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Il termine “intersezionalità” è usato sempre più spesso con diverse accezioni e in diversi contesti. Per evitare che perda di significato occorre fare un po’ di chiarezza su un concetto che ha un potenziale dirompente per la comprensione dei fenomeni sociali, per la lotta alle ingiustizie e per l’affermazione dei diritti di tutte e di tutti. Lo facciamo con Valeria Fabretti, Ilaria Valenzi e Nausica Palazzo, ricercatrici del Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento che stanno conducendo un lavoro di ricerca nell’ambito del progetto Ingrid.

Intervista a cura di Rossella Vignola e Roberta Zambelli

Partiamo dalle basi, condividendo una definizione di intersezionalità…

Valeria Fabretti

Valeria Fabretti

Come gruppo di ricerca ci rifacciamo principalmente alla definizione di intersezionalità che si basa sul lavoro proposto alla fine degli anni 80 da Kimberlé Crenshaw nel contesto dell’attivismo e della riflessione giuridica statunitense per descrivere l’interazione tra diversi aspetti costitutivi delle identità degli individui, un’intersezione che dà vita a una serie di possibili situazioni discriminatorie e di svantaggio specifiche e particolari che non avrebbero luogo in assenza di questa interazione. E’ questa la base concettuale da cui partiamo pur nella consapevolezza che nel viaggio transatlantico di questo concetto sono state proposte sfumature, definizioni e interpretazioni anche piuttosto diverse.

In che modo il concetto di intersezionalità entra in contatto con la vostra ricerca?

Valeria Fabretti. Nel nostro lavoro di ricerca la definizione di intersezionalità è certamente un punto di partenza ma allo stesso tempo un progetto di indagine in cui cerchiamo di capire, sia nella prospettiva giuridica che nella prospettiva delle scienze sociali, come questo concetto possa prendere consistenza e assumere delle connotazioni che ne fanno uno strumento utile rispetto all’analisi dei fenomeni sociali, e in particolare dei fenomeni di esclusione e discriminazione, e rispetto alla possibilità di intervenire con strumenti innovativi nell’ambito sociale e giuridico. In poche parole, con la nostra ricerca mettiamo alla prova questo concetto utilizzato talmente tanto spesso negli ultimi 30 anni che ha rischiato di perdere di significato.

Partiamo dal diritto e dall’Unione europea visto che le norme europee hanno un grande impatto nella promozione di leggi e politiche antidiscriminatorie negli stati membri. Come è affrontato il tema dell’intersezionalità a livello di diritto comunitario?

Nausica Palazzo

Nausica Palazzo

L’Unione europea non adotta esplicitamente nei suoi atti legislativi il termine ‘intersezionalità’. Tuttavia nella direttiva “Race Equality Directive” del 2000 e nella “Framework Equality Directive” – che sono le direttive generali in materia anti discriminatoria – si parla con riferimento alla discriminazione di genere di ‘discriminazioni multiple’ e quindi potenzialmente si contempla l’eventualità che ci possa essere una discriminazione non soltanto basata su una caratteristica personale ma su più caratteristiche. Diversa la questione della Corte di giustizia e cioè se la Corte con le sue pronunce abbia integrato questa lacuna. Su questo la risposta è mista, nel senso che la Corte sembra non adottare un approccio intersezionale e in alcuni casi paradigmatici dice esplicitamente che, se una persona denuncia per esempio una discriminazione sulla base del genere e sulla base della disabilità ma nessuna delle due caratteristiche viene riconosciuta come causa della discriminazione, la discriminazione non esiste. In poche parole non contempla l’idea che la discriminazione sia un qualcosa che trascende i singoli terreni di discriminazione, i cosiddetti “grounds”, ovvero il genere, la religione, il colore della pelle, etc. È il caso della signora Z., una donna che non poteva avere figli a causa di una disabilità e che avendo ricorso alla maternità surrogata non ha avuto accesso al congedo parentale. Secondo la Corte questo non è un caso di discriminazione perché separatamente nessuna delle due caratteristiche personali (disabilità e genere) era stata la causa del suo trattamento deteriore. Stiamo tuttavia notando alcune aperture della giurisprudenza della Corte per esempio nel caso “Parris” del 2016 in cui almeno si riconosce la possibilità che in futuro si possano invocare più “grounds” discriminatori contemporaneamente. Al momento si tratta di piccole aperture, staremo a vedere cosa succede.

A complicare le cose il fatto che gli approcci all’uguaglianza e le culture giuridiche dei paesi europei sono molto diversi da paese a paese. Ci sono casi paradigmatici di come questi diversi approcci incontrano (o si scontrano con) la prospettiva intersezionale?

Ilaria Valenzi

Ilaria Valenzi

La maggior parte dei paesi continentali adotta un approccio all’uguaglianza diverso da quello basato sui fattori discriminatori o “grounds”. Si tratta di un approccio basato su quella che viene definita in termini giuridici la “razionalità” del sistema che va ad analizzare se una data misura tratta in maniera diversa situazioni che meriterebbero un trattamento simile, a prescindere dai fattori. Dal nostro punto di vista questo presenta dei problemi ma anche delle opportunità. In Germania ad esempio esiste una cultura dell’antidiscriminazione molto debole: ci sono infatti voluti più di sei anni di dibattito per recepire le direttive comunitarie fortemente osteggiate dalla maggior parte dei parlamentari perché si riteneva che non appartenessero alla cultura giuridica tedesca. Le corti tedesche faticano a portare avanti cause anti discriminatorie che infatti a livello costituzionale sono quasi inesistenti perché le parti anche quando sono vittime di discriminazione invocano altri articoli della Costituzione, per esempio il diritto alla parola se si tratta di una discriminazione che può coinvolgere questo tipo di diritto. Nonostante questo, abbiamo individuato alcuni casi in cui si comincia a percepire la possibilità che una persona possa essere discriminata sulla base di più caratteristiche. Per esempio, un caso molto famoso riguarda queste due insegnanti musulmane che sono state licenziate perché portavano il velo e che quindi contestavano la cosiddetta “legge sulla neutralità” adottata da uno stato della Repubblica federale tedesca perché si sentivano discriminate sia sulla base del genere, in quanto donne, sia sulla base della religione, in quanto la legge nella pratica andava a colpire in particolare le donne che portano il velo. In questo caso, la Corte Costituzionale tedesca ha riconosciuto che nonostante si trattasse di una legge apparentemente neutra che si applica a tutte le religioni e a tutti i generi, nella pratica va a discriminare in particolare le donne col velo. In filigrana è come se si cominciassero a vedere delle aperture sulla possibilità di una discriminazione più ampia.

Situazione altrettanto complicata in Francia dove c’è stata grande ostilità verso la ricezione delle direttive comunitarie, forse anche più che in Germania. La cultura giuridica francese si fonda infatti sull’idea del soggetto astratto di diritto che non deve avere delle caratteristiche precise perché aspetti come genere, origine etnica, etc. sono viste come divisive nel contesto francese. Tuttavia, alcuni ricercatori in materia di antidiscriminazione in Francia sottolineano il potenziale che questa caratteristica ha per la discriminazione intersezionale, ovvero la possibilità che i giudici francesi siano più in grado rispetto a un giudice di un paese che adotta un approccio basato sui fattori discriminatori (il cosiddetto “ground based discrimination approach”) di vedere la discriminazione come un qualcosa di più ampio e non necessariamente fondato su questo e quel motivo.

E in Italia?

Ilaria Valenzi. Anche il nostro Paese ha dovuto incontrare (e scontrarsi) con le direttive dell’Unione europea che si occupano di discriminazione, ma con una situazione di partenza un po’ diversa perché l’Italia è un Paese che già conosce il termine giuridico ‘discriminazione’. Già prima dell’emanazione delle direttive comunitarie esistevano dei contesti normativi in cui il concetto di discriminazione era già conosciuto e applicato. Questo accadeva in particolare nell’ambito del diritto del lavoro dove già nel 1970 con lo Statuto dei lavoratori è stata data una definizione ben precisa di atti discriminatori e di licenziamento per motivi discriminatori, fornendo un’ indicazione sulle cause personali su cui tali discriminazioni si fondano (appartenenza politica, fede religiosa, caratteristiche etniche, di lingua, di sesso, di handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali). Quindi quando è arrivato il momento di recepire le direttive comunitarie il terreno in qualche modo aveva una sua solidità, ma lo aveva in quella forma di individuazione delle caratteristiche specifiche che invece non c’è in altri paesi. In altri termini, l’approccio italiano è un approccio tipizzante poiché abbiamo delle categorie ben definite dalla legge che troviamo in una miriade di atti normativi. Allo stesso tempo abbiamo una difficoltà a ricondurre il diritto antidiscriminatorio ad un unico sistema. In breve, la cultura giuridica del nostro paese era pronta a recepire le direttive comunitarie, quindi i giudici, abituati ad un ragionamento fortemente centrato sulle diverse caratteristiche dell’individuo, conoscono il concetto di discriminazione. Le difficoltà nascono all’interno del processo in quanto il concetto di discriminazione è un concetto di difficile prova e nonostante sia previsto un sistema processuale a sé con l’inversione dell’onere della prova grazie al quale il soggetto discriminato è facilitato nel dover provare di essere stato discriminato, l’onere a carico della persona che ha subito la discriminazione resta pesante, con la conseguenza che questo diritto rischia di essere parzialmente ineffettivo perché non trova un pieno riconoscimento attraverso le sentenze dei giudici nazionali.

I giudici italiani fanno fatica a riconoscere giuridicamente i principi dell’intersezionalità? Da cosa nasce questa difficoltà?

Ilaria Valenzi. I giudici italiani venendo da una cultura giuridica che riconosce i fattori discriminatori, fanno uso del concetto della discriminazione multidimensionale, cioé la cosiddetta discriminazione multipla che accade quando due o più episodi di discriminazione fanno parte dell’esperienza dello stesso soggetto e si sommano. Ma noi sappiamo che la discriminazione intersezionale è qualcosa di diverso dalla discriminazione multipla: per certi versi possiamo vederla come una sorta di sua evoluzione, in cui i diversi fattori che nel caso della discriminazione multipla vanno a sommarsi trovano un livello di intersezione : intrecciandosi creano qualcosa di ulteriormente diverso che non è più scindibile, rendendo la discriminazione del tutto particolare, del tutto unica, del tutto legata alle esperienze del soggetto. La difficoltà dei giudici è riferita al fatto che l’approccio tipizzante delle singole categorie discriminatorie rende difficile riconoscere giuridicamente i principi intersezionali. Ricordiamoci che se il diritto ha da un lato come fonte principale della sua produzione le leggi, dall’altro la giurisprudenza ha la capacità di innovazione, di interpretazione continua della disciplina; quindi l’auspicio è che questo approccio intersezionale possa con il tempo affermarsi come la forma più complessa di discriminazione che il nostro ordinamento, come abbiamo visto, continua a tipizzare in forme separate. Le difficoltà sono grandi perché siamo nel campo della sperimentazione giuridica. Ricordiamo anche che le norme si creano nel momento in cui sono recepite nella cultura giuridica, sociale e politica di un paese. La speranza è che in qualche modo dalla base del nostro diritto antidiscriminatorio possa nascere il recepimento normativo dell’approccio intersezionale alle discriminazioni.

La complessità, la velocità, per certi versi la ‘fluidità’ del mondo in cui viviamo ci porta a riflettere sulle nostre identità in termini nuovi. Ci sono segnali che la direzione in cui si sta andando è quella di un maggiore riconoscimento dell’intersezionalità anche nel diritto?

Ilaria Valenzi. Sicuramente la direzione è questa perché c’è una diversa concezione della complessità del soggetto, quindi nel momento in cui l’individuo viene riconosciuto nella sua complessità, automaticamente anche il soggetto in quanto soggetto giuridico necessita di una complessità di approccio. Da questo punto di vista c’è sicuramente un cambiamento in atto nell’approccio giuridico all’individuo. Il problema è che di fronte a tutto ciò ci si scontra con l’assenza di una normativa e il giudice che non vuole agire può farlo.

Che implicazioni avrebbe un maggiore riconoscimento giuridico della discriminazione intersezionale dal punto di vista della tutela delle persone? In altri termini, l’applicazione di un approccio intersezionale si traduce effettivamente in una maggiore protezione delle vittime?

Ilaria Valenzi. Questa è la nostra ipotesi di ricerca che è spinta anche dall’osservazione di alcuni casi di discriminazione multipla che in realtà potrebbero nascondere un’ intersezionalità che però non emerge nei casi giuridici. L’esempio tipico è quello delle donne con il velo che contiene una serie di elementi che sono già stati normati e riconosciuti dalla giurisprudenza nell’ambito della discriminazione multipla. La nostra ipotesi è che ci sia qualcosa di più di una semplice discriminazione multipla, una vera e propria discriminazione intersezionale e questo potrebbe essere vantaggioso per la vittima perché farebbe emergere tutte quelle forme di discriminazione che, rimanendo nella zona grigia, non rientrano nelle singole fattispecie che l’ordinamento prevede. Le corti – e questo accade in Italia ma anche altrove in Europa – hanno la tendenza a non attribuire un riconoscimento di discriminazione se non è compiuta perfettamente una discriminazione di un tipo o di un altro. Per alcuni soggetti, per alcune forme di discriminazione, questo non è materialmente possbile perché non si rientra nettamente in una specifica categoria ma se ne attraversano diverse. Il soggetto è un soggetto intersezionale di per sé e questo comporta la necessità che la sua situazione venga valutata complessivamente in una maniera olistica. Questo è quello che l’approccio intersezionale permetterebbe: sganciandosi dalle singole fattispecie crea una situazione ad hoc di tutela rispetto alla persona, fa emergere delle situazioni che diversamente l’ordinamento potrebbe non catturare. Prendiamo ad esempio le questioni legate al fenomeno migratorio, all’orientamento sessuale e insieme all’appartenenza religiosa: sono tre categorie che insieme creano qualcosa di diverso. La nostra ipotesi è che solo un approccio intersezionale può aiutare a fare emergere una tutela più ampia per quel tipo di vittima.

Come dicevamo la vostra ricerca si svolge anche su un versante sociologico. Anche in questo caso la questione è se un approccio intersezionale nell’intervento sociale e nei progetti di inclusione possa risultare più efficace.

Valeria Fabretti. Anche qui ci muoviamo nell’ambito di ipotesi di ricerca. Il nostro lavoro vuole proprio esplorare questo interrogativo, e in particolare il passaggio del concetto di intersezionalità dall’ambito giuridico a quello della ricerca sociale. Da questo punto di vista credo che il progetto Ingrid sia un osservatorio importante. Sicuramente c’è oggi una maggiore enfasi e una maggiore frequenza con cui si richiama il concetto di intersezionalità all’interno del lavoro sociale. Quello che stiamo approfondendo è l’intersezionalità nella pratica, quindi praticata nel lavoro sociale. Naturalmente anche qui ci sono delle sfide. Stiamo ad esempio cercando di capire come l’adozione di un approccio intersezionale richieda il superamento di una logica delle politiche sociali, prima ancora che del lavoro sociale, che fino ad oggi tradizionalmente nel nostro paese, ma non solo, ha progredito in una modalità fortemente frammentata. Quando si lavora in qualsiasi ambito dell’intervento sociale ci si scontra sempre con questo tema della necessità del superamento della frammentazione delle politiche e dei servizi tra settori che si indirizzano a target, utenze, categorie, gruppi sociali differenti. Il lavoro intersezionale richiede una discussione profonda che riguarda non soltanto gli approcci e le sensibilità dei singoli professionisti del sociale, ma anche il sistema dei servizi sociali. Ad essere in gioco è anche la possibilità di valorizzare e rendere più incisivo quell’approccio più costitutivamente multidimensionale che nasce per esempio all’interno del terzo settore, dell’associazionismo, dell’intervento sociale dal basso, più fluido e maggiormente svincolato dagli assetti istituzionali. Interessante come sfida è anche quella di vedere come lo strumento dell’intersezionalità possa rafforzare l’impatto dei movimenti sociali e dell’attivismo. Qualcuno infatti inizia a riflettere sulla difficoltà anche nella dimensione dell’attivismo a superare la logica categoriale e si sente sempre di più il bisogno, ad esempio, di alimentare movimenti ispirati all’idea dell’antirazzismo attraverso una maggiore consapevolezza delle altre forme di possibile discriminazione ed esclusione. Così i movimenti femministi o transfemministi iniziano ad aprirsi ad altre dimensioni oltre a quella del genere, come ad esempio quella migratoria. Iniziano ad esserci questi slanci attraverso maggiori commistioni, però ci troviamo ancora di fronte a logiche fortemente categoriali. Ecco, queste sono alcune delle sfide che incontriamo nella creazione di un terreno più favorevole rispetto all’adozione dello strumento dell’intersezionalità nel lavoro sociale.

Attraverso il nostro lavoro di ricerca stiamo cercando di entrare nelle maglie di queste possibili resistenze, ma anche di esplorare gli spazi che invece sono aperti rispetto all’utilizzo di un approccio intersezionale nel lavoro sociale, anche a livello di rappresentazioni degli operatori, delle culture professionali – dai social worker alle/agli educatrici ed educatori e insegnanti – e di come vengono viste le categorie dell’altro, della diversità, del marginale, dell’escluso. In alcuni casi queste visioni possono precludere ad una maggiore apertura, ad una interpretazione più complessa delle biografie delle persone; ci possono essere dei processi di rafforzamento di stereotipi sull’altro, che può essere l’assistito, il destinatario ultimo del proprio lavoro. Così come possono esserci invece delle prassi, delle esperienze all’interno dei contesti professionali, delle forme di condivisione culturale che, al contrario, aprono alla possibilità di adottare delle lenti più sofisticate. Proviamo a farci raccontare queste difficoltà e queste possibilità. In una seconda anima del nostro lavoro di ricerca, proviamo poi a dare elementi di riflessione a partire dalla prospettiva, da un lato, delle vittime, ricostruendo alcune storie significative che presentano elementi emblematici rispetto alla possibilità di rottura intersezionale, e, dall’altro, dei giovani e degli adolescenti, a partire dalle loro esperienze a scuola e negli spazi online. Qui riprendiamo il nostro filone di lavoro sull’analisi del rapporto tra giovani e discorsi d’odio online per capire anche in che misura i ragazzi e le ragazze siano oggi esposti o partecipino a processi di inferiorizzazione dell’altro attraverso l’interazione sul Web. Su questo c’è un filone di ricerca interessante rispetto ai discorsi d’odio intersezionali che appunto muove dalla considerazione che anche le narrazioni ostili diffuse sul web si prestano ad una lettura appunto intersezionale perché nel loro processo distorto di essenzializzazione di alcuni tratti delle categorie identitarie e nella creazione di stereotipi e di pregiudizi negativi sull’altro prendono in considerazione e mettono in relazione diversi aspetti e tratti delle identità del loro target.

Qual è il contributo pratico che la vostra ricerca può dare all’evoluzione del dibattito sull’intersezionalità anche rispetto alle politiche del settore?

Valeria Fabretti. Ci sono diversi stadi di possibile valorizzazione dei risultati del nostro lavoro di ricerca. I più immediati riguarda la possibilità di informare le azioni successive del progetto Ingrid, in particolare nelle sue azioni di formazione, ma anche per contribuire al lavoro delle operatrici e degli operatori e delle organizzazioni impegnate nella lotta all’esclusione esplorando la possibilità di un maggiore raccordo tra le tante attività, iniziative e sfere di intervento proprio nell’idea di superamento di quella frammentazione che ci troviamo sempre davanti quando osserviamo il lavoro sociale. Ulteriori possibilità di valorizzazione sono legate ad un maggiore ‘empowerment’, quindi crescita degli strumenti delle stesse persone vittime di discriminazione o a rischio esclusione proprio rispetto al riconoscimento delle dinamiche che intervengono a determinare la loro condizione. Su queste come gruppo di ricerca abbiamo riflettuto sulla possibilità di fare emergere un utilizzo al positivo del concetto di intersezionalità come strumento che non solo mette in luce una condizione di maggiore vulnerabilità ma che nell’interazione tra fattori rintraccia un insieme di risorse a cui quel soggetto può attingere a partire dalle proprie appartenenze. Infine, e più in generale, il nostro lavoro vuole testare e mettere alla prova il concetto di intersezionalità negli ambiti specifici della nostra ricerca e dialogare con la comunità scientifica, di tipo interdisciplinare, impegnata in questa riflessione.

Nausica Palazzo. Aggiungo solo un commento generale sul fatto che il progetto Ingrid possa essere davvero in linea con l’evolvere delle identità e del mondo in cui manifestiamo, percepiamo e studiamo le nostre identità che sono sempre meno monolitiche. In questo senso la nostra ricerca potrebbe essere di grande interesse nell’ambito degli studi post-identitari.

Ilaria Valenzi. Io credo che il contributo specialmente nostro, quindi degli attori della ricerca, sia quello di definire la complessità che c’è dietro a un termine che rischia facilmente di essere confuso con altro o banalizzato. Noi vorremmo che questo termine non fosse semplicemente una parola di moda perché le parole di moda passano. Probabilmente il nostro ruolo di ricerca è proprio quello di provare a fornire degli strumenti di lettura, delle lenti, per riempire di significato questo termine e renderlo fruibile perché se la ricerca non trova il suo sbocco nel cambiamento sociale, politico e culturale e nel miglioramento concreto della vita delle persone rimane una sfera che non toccherà mai nessun’altra.

All’interno della Fondazione Bruno Kessler, il vostro Centro si occupa in particolare dello studio delle religioni. L’approccio intersezionale può offrire qualche spunto nuovo anche in questo campo?

Valeria Fabretti. Il nostro punto di vista scientifico sulle religioni ci permette di leggere il tema dell’intersezionalità come una possibilità di fare luce sul peso e sul ruolo delle religioni nelle società contemporanee che sono società secolari o secolarizzate e al contempo multireligiose. In questo senso, la chiave di lettura della secolarizzazione, che pure illumina delle dinamiche in corso come ad esempio quella della privatizzazione della religione, non ci aiuta a cogliere tutta un’altra fetta della realtà e del fenomeno sociale che non è comprensibile in una logica meramente secolare. Si tratta di quell’insieme di comunità, gruppi, luoghi, pratiche e singoli individui per i quali l’appartenenza religiosa ha un peso importante nella propria vita e ne condiziona in qualche modo le scelte, anche quelle quotidiane, le traiettorie, il modo di stare al mondo. Come centro di ricerca ci confrontiamo spesso con temi e contesti in cui incontriamo una certa difficoltà a fare i conti con questa persistente importanza delle religioni, al plurale, nel nostro contesto, essendo anche l’Italia un paese sempre più multireligioso. La prospettiva intersezionale ci offre la possibilità di ritornare sulla rilevanza delle appartenenze religiose rispetto alle biografie necessariamente plurali, complesse, ibride e intersezionali delle persone, così come ci porta a confrontarsi con una certa difficoltà nel riconoscere questa dimensione all’interno della condizione di vita delle persone con cui ci si trova ad operare nel lavoro sociale. In questo senso penso che sia un esercizio importante che possiamo fare quello di lavorare sull’intersezionalità nell’ottica di rendere maggiormente evidente e offrire delle possibilità per riconoscere il ruolo delle appartenenze religiose rispetto alla condizione delle persone vulnerabili.